Paint & Coatings Italy 2026
Normative UE per pitture e vernici nel 2026
PFAS, microplastiche, nuove regole sugli imballaggi e dichiarazioni ambientali stanno cambiando il quadro normativo. Ecco gli sviluppi che produttori, formulatori e fornitori devono conoscere.
In sintesi
Temi chiave: PFAS, microplastiche, PPWR, dichiarazioni ambientali, CAM, CLP, REACH, BPR, etichettatura, SDS e conformità VOC.
Date della Conferenza: 28–29 ottobre 2026
Sede: Allianz MiCo, Milano
Per l’industria delle pitture e vernici, la conformità normativa è sempre più inseparabile dalla formulazione.
Un cambiamento normativo può influire sulla scelta delle materie prime, sulle modalità di prova dei prodotti, sulle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di dati di sicurezza, nonché sul modo in cui vengono comunicate le prestazioni ambientali.
Nel 2026 entrano nel vivo diverse importanti normative europee per il settore delle pitture e vernici. Alcune sono già in vigore, altre iniziano ad applicarsi nel corso dell’anno, mentre proposte di ampia portata, come la restrizione generale dei PFAS, sono ancora in fase di valutazione.
Per produttori e fornitori, la sfida non consiste quindi soltanto nell’individuare ciò che è stato vietato. Occorre capire a che punto sono le regole, quali cambiamenti potrebbero arrivare e come questi sviluppi potrebbero incidere sui prodotti lungo l’intero ciclo di vita.
Le restrizioni sui PFAS avanzano, ma non esiste ancora un divieto generale nell’UE
Le sostanze per- e polifluoroalchiliche, note collettivamente come PFAS, sono utilizzate in numerose applicazioni industriali perché possono conferire idro- e oleorepellenza, resistenza chimica, durabilità e bassa energia superficiale.
Nelle pitture e vernici, la chimica fluorurata può contribuire alla bagnatura e alla distensione, alla resistenza alle macchie, alla repellenza allo sporco, alla facilità di pulizia, alle prestazioni antigraffiti e al controllo della schiuma. Sostituire i PFAS è quindi più complesso che eliminare un singolo ingrediente.
Una proposta di restrizione ampia sui PFAS è stata presentata nell’ambito del REACH dalle autorità di Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. La restrizione a livello europeo è tuttavia ancora in fase di valutazione e non può essere descritta come un divieto generale già adottato. Le aziende dovrebbero seguire gli aggiornamenti della Commissione europea e dell’ECHA durante l’avanzamento della valutazione.
Per le aziende del settore, attendere il testo giuridico definitivo prima di avviare qualsiasi verifica potrebbe creare rischi inutili. È già possibile iniziare a individuare:
- quali materie prime potrebbero contenere PFAS aggiunti intenzionalmente;
- quali proprietà del prodotto dipendono dalla chimica fluorurata;
- se i fornitori possono fornire informazioni chiare sulla composizione;
- quali alternative non fluorurate sono disponibili;
- in che modo la sostituzione influisce su bagnatura, distensione, schiuma, adesione e durabilità;
- se le alternative introducono nuovi aspetti critici per la sicurezza o l’ambiente.
L’obiettivo non dovrebbe essere la sostituzione a qualsiasi costo. La nuova soluzione deve garantire le prestazioni tecniche richieste, restare compatibile con la formulazione ed evitare di risolvere un problema creandone un altro.
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28 ottobre 2026 · 11:30
Restrizioni REACH su microplastiche e PFAS
La sessione analizzerà applicazione, obblighi, scadenze e implicazioni pratiche per le aziende che operano nel settore delle pitture, vernici e dei prodotti chimici.
La restrizione UE sulle microplastiche è già applicabile
Per le microplastiche aggiunte intenzionalmente, la situazione è diversa.
Il Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione si applica dal 17 ottobre 2023. Il provvedimento limita le microparticelle di polimeri sintetici immesse sul mercato come tali o aggiunte intenzionalmente alle miscele.
Ciò non significa che tutte le particelle polimeriche utilizzate nelle pitture e vernici siano automaticamente vietate. La normativa prevede deroghe per le microparticelle di polimeri sintetici che, durante l’uso finale previsto, vengono incorporate in modo permanente in una matrice solida. La Commissione europea cita come possibile esempio le particelle inglobate nelle pitture e in alcuni inchiostri.
La distinzione è importante, ma non giustifica il mancato approfondimento della normativa. Un’azienda potrebbe comunque dover stabilire:
- se una materia prima rientra nella definizione di microparticella di polimero sintetico;
- se viene incorporata in modo permanente nel film finito;
- se durante il normale utilizzo possano essere rilasciate particelle;
- quali istruzioni per l’uso siano necessarie;
- se si applichino obblighi di comunicazione o conservazione dei dati;
- quali evidenze supportino l’interpretazione adottata dall’azienda.
Per i formulatori diventano quindi ancora più importanti le informazioni dei fornitori, le caratteristiche delle particelle, l’uso previsto e ciò che avviene durante l’essiccazione, la reticolazione e la vita utile del prodotto finito.
Il PPWR porta gli imballaggi al centro della conformità di prodotto
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, comunemente noto come PPWR, si applica in via generale dal 12 agosto 2026. Sostituisce la precedente direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e introduce un quadro europeo direttamente applicabile agli imballaggi immessi sul mercato.
Il PPWR è particolarmente rilevante per i settori dell’imballaggio, degli inchiostri e degli adesivi, ma il suo campo d’interesse è molto più ampio. Pitture e vernici vengono commercializzate in lattine metalliche, secchi di plastica, fusti, cartucce, bottiglie, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, confezioni campione e imballaggi da trasporto.
I produttori devono quindi considerare anche gli imballaggi utilizzati per immettere sul mercato i propri prodotti, non soltanto le vernici applicate agli imballaggi di terzi.
Il Regolamento introduce requisiti relativi, tra l’altro, alla riduzione degli imballaggi, alla riciclabilità, all’impiego dei materiali, all’etichettatura e alla responsabilità del produttore. Molti obblighi specifici e requisiti prestazionali seguono tempistiche di applicazione scaglionate: il 12 agosto 2026 rappresenta quindi l’avvio di un nuovo quadro, non la data in cui ogni singola misura entra contemporaneamente in vigore.
Domande utili per le aziende del settore
- L’imballaggio è progettato per utilizzare soltanto il materiale necessario?
- I suoi componenti possono essere separati e riciclati?
- Etichette, sleeve, chiusure o residui compromettono la riciclabilità?
- Una modifica dell’imballaggio potrebbe alterare la stabilità o la shelf life del prodotto?
- A chi spettano i relativi obblighi di responsabilità del produttore?
- Le informazioni sugli imballaggi vengono raccolte in modo coerente presso tutti i fornitori?
Le decisioni sugli imballaggi non possono più essere separate dallo sviluppo prodotto, dagli acquisti e dalla strategia di sostenibilità.
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29 ottobre 2026 · 11:30
Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: impatti e prospettive per il settore pitture e vernici
Un approfondimento specifico su ciò che il PPWR comporta per pitture, vernici e imballaggi lungo l’intera catena del valore.
Le nuove regole sul greenwashing cambiano la comunicazione ambientale
Anche le dichiarazioni ambientali entrano in un quadro normativo più rigoroso.
La Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde rafforza la tutela contro dichiarazioni ambientali fuorvianti, marchi di sostenibilità non affidabili e pratiche legate all’obsolescenza precoce.
Gli Stati membri dell’UE dovevano recepire la Direttiva entro il 27 marzo 2026, mentre le nuove misure si applicano dal 27 settembre 2026. Il tema è particolarmente rilevante per le aziende che vendono pitture decorative, finiture per legno, prodotti per la manutenzione e altri prodotti vernicianti destinati al consumatore. Può inoltre coinvolgere i fornitori le cui dichiarazioni vengono riprese da distributori, rivenditori o clienti a valle.
Espressioni generiche come rispettoso dell’ambiente, green, sostenibile, amico del clima or eco richiederanno particolare attenzione.
Una dichiarazione può risultare fuorviante quando è vaga, priva di prove, presentata senza il contesto necessario o basata su un solo aspetto favorevole del prodotto. Una vernice contenente materie prime bio-based può comunque avere altri impatti ambientali. Un prodotto all’acqua può contenere sostanze pericolose. Una formulazione a ridotto contenuto di VOC non presenta automaticamente un minore impatto complessivo lungo il ciclo di vita.
Prima di formulare una dichiarazione di sostenibilità, un’azienda dovrebbe essere in grado di spiegare:
- che cosa viene dichiarato con precisione;
- a quale parte del prodotto o del ciclo di vita si riferisce la dichiarazione;
- quali evidenze la supportano;
- se l’eventuale confronto è corretto e chiaramente definito;
- se la dichiarazione rimane valida dopo modifiche alla formulazione o ai fornitori;
- se la certificazione o il marchio di sostenibilità è verificato da un soggetto indipendente.
I team tecnici, normativi e marketing devono quindi lavorare insieme. La comunicazione ambientale non può più essere separata dalle evidenze che supportano il prodotto.
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28 ottobre 2026 · 16:00
Nuove regole sul greenwashing nella comunicazione di prodotto
Un’analisi pratica del nuovo quadro e delle sue conseguenze per le dichiarazioni ambientali, la comunicazione di prodotto e le evidenze a supporto.
CAM e certificazioni ambientali trasformano la sostenibilità in evidenze concrete
Le dichiarazioni di sostenibilità hanno valore soltanto quando possono essere tradotte in requisiti chiari e verificabili.
I Criteri Ambientali Minimi italiani, noti come CAM, sono particolarmente importanti per le aziende che forniscono pitture, vernici e prodotti per l’edilizia destinati agli appalti pubblici. A seconda del prodotto e dell’applicazione, i requisiti possono riguardare emissioni di VOC, sostanze pericolose, contenuto riciclato, durabilità, informazioni sul ciclo di vita e sistemi riconosciuti di certificazione o verifica.
Per i produttori, le certificazioni ambientali possono influire sull’accesso a capitolati e gare, oltre che sulle evidenze tecniche necessarie a sostenere il posizionamento del prodotto.
È un ulteriore motivo per collegare formulazione, prove, conformità e comunicazione. Le caratteristiche ambientali descritte nei materiali commerciali devono essere coerenti con i dati di prodotto, i certificati e i risultati delle prove messi a disposizione di clienti e prescrittori.
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28 ottobre 2026 · 14:00
CAM e certificazioni ambientali per la sostenibilità dei prodotti
La sessione approfondirà il ruolo dei CAM e delle certificazioni ambientali nel dimostrare la sostenibilità dei prodotti e favorire l’accesso al mercato.
Etichette, schede di dati di sicurezza e informazioni sui VOC devono restare allineate
Non tutti i temi importanti per la conformità nel 2026 derivano da nuove normative.
Gli obblighi consolidati previsti da REACH, CLP, Regolamento sui biocidi e normativa di settore sui VOC restano fondamentali per l’immissione sul mercato di pitture e vernici.
La Direttiva europea sulle pitture limita il contenuto totale di composti organici volatili in determinate pitture, vernici e prodotti per la finitura dei veicoli. Il Regolamento CLP disciplina classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose, mentre REACH sostiene la comunicazione dei pericoli chimici e delle informazioni per l’uso sicuro lungo la catena di approvvigionamento.
Questi obblighi diventano particolarmente importanti quando cambia una formulazione. La sostituzione di una resina, un conservante, un tensioattivo, un solvente o un additivo può modificare:
- la classificazione di pericolo;
- gli elementi dell’etichetta;
- le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza;
- il contenuto di VOC;
- lo status biocida;
- le informazioni della notifica ai centri antiveleni;
- la classificazione per il trasporto;
- le dichiarazioni ambientali e le istruzioni destinate ai clienti.
La conformità deve quindi essere gestita come un processo integrato. La formulazione utilizzata dal laboratorio, la classificazione adottata dal team normativo, la scheda di dati di sicurezza fornita ai clienti e le dichiarazioni pubblicate dal marketing devono descrivere lo stesso prodotto.
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29 ottobre 2026 · 14:00
Gestione della conformità di prodotto lungo la catena del valore: etichette, SDS e VOC
Un approfondimento pratico su come mantenere informazioni di prodotto corrette e coerenti nel passaggio tra formulatori, produttori, fornitori e clienti.
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29 ottobre 2026 · 15:30
CLP, REACH, BPR e D.Lgs. 231/2001: cosa cambia nella gestione dei prodotti chimici?
La sessione collegherà i più recenti sviluppi normativi alle responsabilità organizzative e gestionali legate ai prodotti chimici.
La normativa orienta sempre più l’innovazione
I cambiamenti normativi che interessano il settore delle pitture e vernici non introducono soltanto restrizioni, ma influenzano anche la direzione dell’innovazione.
La pressione per ridurre l’uso dei PFAS sta favorendo lo sviluppo di tecnologie prive di fluoro per bagnatura, distensione, controllo della schiuma e protezione delle superfici. La restrizione sulle microplastiche sta aumentando l’interesse per chimiche additive alternative e per evidenze più chiare sul comportamento delle particelle polimeriche durante l’uso.
I limiti sui VOC continuano a sostenere lo sviluppo di sistemi all’acqua, alto solido, in polvere e polimerizzabili mediante radiazioni. La normativa sugli imballaggi spinge a valutare con maggiore attenzione efficienza nell’uso dei materiali, riciclabilità e residui di prodotto. Regole più severe sulle dichiarazioni ambientali attribuiscono maggiore valore a prestazioni misurabili, certificazioni credibili e comunicazione trasparente.
In tutti questi casi, una maggiore consapevolezza normativa può aiutare le aziende a individuare prima i rischi di formulazione e a indirizzare le risorse di sviluppo verso soluzioni con maggiori possibilità di rimanere valide nel tempo.
Prepararsi alla prossima fase della conformità
I produttori di pitture e vernici non devono prevedere ogni futura decisione normativa. Devono però disporre di sistemi che consentano di reagire quando il quadro cambia.
Un piano pratico di preparazione
- Mappare le sostanze e le materie prime interessate da restrizioni vigenti o proposte.
- Richiedere ai fornitori informazioni normative più complete.
- Dare priorità ai prodotti con maggiore esposizione normativa o con alternative limitate.
- Valutare le sostituzioni rispetto all’insieme completo dei requisiti prestazionali.
- Riesaminare i formati di imballaggio e i dati dei fornitori.
- Verificare le dichiarazioni ambientali e le evidenze a supporto.
- Collegare le modifiche di formulazione ad etichette, SDS, dati VOC e notifiche.
- Attribuire chiaramente la responsabilità del monitoraggio degli sviluppi normativi.
Le aziende più preparate al cambiamento normativo non saranno necessariamente quelle che riformulano per prime. Saranno quelle che comprendono dove vengono utilizzate le sostanze regolamentate, perché vengono impiegate e che cosa deve essere validato prima di sostituirle.
Approfondisci normativa, conformità e innovazione a Paint & Coatings Italy
PFAS, microplastiche, PPWR, dichiarazioni ambientali, CAM, etichette, schede di dati di sicurezza e conformità VOC saranno tutti al centro del programma della Conferenza di Paint & Coatings Italy 2026.
In programma il 28 e 29 ottobre ad Allianz MiCo, Milano, l’evento riunirà produttori di pitture e vernici, fornitori di materie prime, formulatori, laboratori, ricercatori e organizzazioni di settore per due giornate di approfondimento tecnico e scoperta di nuovi prodotti.
La Conferenza approfondirà l’evoluzione della normativa, le conseguenze per la catena del valore delle pitture e vernici e il modo in cui le aziende possono prepararsi senza perdere di vista prestazioni e innovazione.
Domande frequenti
I PFAS sono vietati nelle pitture e vernici nell’UE?
A luglio 2026 non esiste un unico divieto generale dell’UE che copra tutti gli impieghi dei PFAS nelle pitture e vernici. Una proposta di ampia restrizione nell’ambito del REACH è ancora in fase di valutazione, anche se alcune singole sostanze PFAS e determinati usi sono già soggetti a restrizioni esistenti.
Le microplastiche sono vietate nelle pitture?
La restrizione UE si applica alle microparticelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente, ma prevede alcune deroghe. Le particelle incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l’uso previsto di una pittura o di determinati inchiostri possono rientrare in una deroga. Le aziende devono comunque valutare i propri prodotti e i relativi obblighi.
Da quando si applica il PPWR?
Il Regolamento (UE) 2025/40 si applica in via generale dal 12 agosto 2026. I singoli requisiti previsti dal Regolamento seguono date di applicazione e periodi transitori differenti.
Da quando si applicano le nuove regole UE sul greenwashing?
Le misure introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825 si applicano dal 27 settembre 2026. Rafforzano la tutela dei consumatori contro dichiarazioni ambientali ingannevoli e marchi di sostenibilità non affidabili.
La partecipazione è gratuita
Ti aspettiamo ad Allianz MiCo, Milano, il 28 e 29 ottobre 2026.
Scopri il programma completo della Conferenza e registrati per partecipare.
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